E' necessaria un’autentica rifondazione della pianificazione: che metta fine alla crescita quantitativa e punti invece sulla riqualificazione-trasformazione delle città, sul ricupero-risanamento dei centri storici, sulla ristrutturazione delle periferie e sulla rigorosa salvaguardia del territorio non ancora urbanizzato.

Antonio Cederna





mercoledì 1 giugno 2011

La privatizzazione di un patrimonio

di Salvatore Settis.da Eddyburg

Lo stesso decreto rende meno vincolanti le autorizzazioni paesaggistiche


Contrabbandata fra le «Disposizioni urgenti per l´economia» del decreto-legge 70 del 13 maggio, prosegue l´escalation del governo contro la tutela del paesaggio e dell´ambiente, contro la Costituzione che ne è (o dovrebbe essere) garanzia suprema. La cannibalizzazione del territorio non si limita alle disposizioni "ammazza coste" che di fatto consegnano ai privati ampie e preziose porzioni di territorio che appartengono a noi tutti. Nel decreto c´è di più, e di peggio. Per esempio, l´articolo 4 porta a 70 anni la soglia «per la presunzione di interesse culturale degli immobili pubblici», che fu fissata a 50 anni dalla legge Nasi del 1902 e tale è rimasta fino al Codice Urbani del 2004. Che cosa può voler dire una differenza di vent´anni? Semplice: un edificio del 1943 come il Palazzo della Civiltà del Lavoro a Roma-Eur (il "Colosseo quadrato"), oggi presuntivamente di interesse culturale, con la nuova norma diventa disponibile per alienazioni, cartolarizzazioni, ristrutturazioni. Edifici degli anni Cinquanta potrebbero essere privatizzati senza verifiche dal "tana-libera-tutto" del nuovo decreto.

Ci vuol poco a fiutare dietro questa norma l´ombra sinistra del "federalismo demaniale", che consegna a regioni e comuni le proprietà del demanio nazionale (cioè di noi tutti), invitando gli enti locali a "valorizzare" chiese e palazzi, cioè a venderli, anzi (come già si sta vedendo) a svenderli, privatizzando al ribasso. E infatti il comma 16 dello stesso articolo agita la bandiera del federalismo demaniale per coprire con una spolveratina di zucchero un altro boccone avvelenato. Il limite per la verifica di interesse culturale viene portato a settant´anni non solo per gli immobili pubblici, ma anche per quelli degli enti ecclesiastici ed assimilati (come il Pio Albergo Trivulzio), con conseguente certa dispersione degli arredi. Si aprono così le danze di ulteriori affari per gli amici degli amici, incrementando festeggiamenti e brindisi nelle botteghe di mercanti pronti al saccheggio.

Come scusante di altre privatizzazioni si invocò in passato la pubblica vigilanza su edifici di interesse culturale, poiché una norma già presente nella legge Bottai del 1939 e ripresa dal Codice Urbani (articolo 59) prescrive che il proprietario debba comunicare al Ministero «ogni atto che ne trasmetta in tutto o in parte la detenzione». Niente paura, il governo ha pensato anche a questo: questa norma viene semplicemente soppressa (art. 4, c. 16, nr. 4 del decreto), cestinando la fastidiosa ipotesi che le Soprintendenze, sapendo chi ha in mano un immobile storico, possano verificarne la conservazione. Potremo così sventrare impunemente palazzi del Seicento, trasformare chiese in discoteche e conventi in supermercati o condominii, senza che nessuno ci metta il naso. Già depotenziata per l´assenza di risorse e il calo di personale, la pubblica amministrazione della tutela viene in tal modo inceppata rendendo di fatto impossibile ogni vigilanza.

Il punto più basso del decreto-legge è però un altro. Nello stesso art. 4 c. 16, e sempre «per riconoscere massima attuazione al federalismo demaniale», il decreto introduce una "semplificazione" che capovolge la lettera e il senso del Codice Urbani su un punto di capitale importanza, la tutela del paesaggio. Secondo il Codice (art. 146, c. 5), il parere del Soprintendente sulle autorizzazioni paesaggistiche è "vincolante" in prima applicazione, ma diventa solo "obbligatorio" una volta che i vincoli paesistici siano stati incorporati negli strumenti urbanistici e di piano. Applicando al parere del Soprintendente il silenzio-assenso, il decreto cancella anche questa salvaguardia. Viene così calpestato il principio (sempre affermato dalla legge 241 del 1990 ad oggi) secondo cui il silenzio-assenso non può mai riguardare beni e interessi di valore costituzionale primario come il patrimonio storico-artistico e il paesaggio. Principio riaffermato dalla Corte Costituzionale, secondo cui in materia ambientale e paesaggistica «il silenzio dell´Amministrazione preposta non può aver valore di assenso» (sentenze 26 del 1996 e 404 del 1997).

La nuova norma, se non fermata in tempo, avrebbe natura eversiva, poiché capovolge la gerarchia fra un principio fondamentale della Costituzione (art. 9: «La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico artistico della Nazione») e la libertà d´impresa che l´art. 41 garantisce purché non sia «in contrasto con l´utilità sociale», nel nostro caso rappresentata dalla conoscenza, tutela e fruizione pubblica del patrimonio culturale e del paesaggio. Si darebbe così per approvata la modifica dell´art. 41 periodicamente sbandierata dal governo e appoggiata da Confindustria, ma neppur discussa dalle Camere, secondo cui «gli interventi regolatori dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali che riguardano le attività economiche e sociali si informano al controllo ex post». In questa proposta di controllo postumo, che equivarrebbe di fatto all´azzeramento di ogni controllo, è la radice del silenzio-assenso elevato a principio assoluto: in una Costituzione immaginaria, non nella Carta vigente, la sola a cui dobbiamo rigorosa fedeltà.

Scardinare i principi della tutela e dell´utilità sociale è una bomba a orologeria sganciata sulla Costituzione, in cui questi principi sono saldamente ancorati a una sapiente architettura di valori. Si legano al forte richiamo al «pieno sviluppo della personalità umana» (art. 3), coi connessi valori di libertà e di eguaglianza dei cittadini; si legano ai «diritti inviolabili dell´uomo» connessi alle «formazioni sociali dove si svolge la sua personalità» e ai «doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale» (art. 2). La convergenza fra tutela del paesaggio (art. 9) e diritto alla salute «come fondamentale diritto dell´individuo e interesse della collettività» (art. 32) ha inoltre fondato la tutela dell´ambiente come valore costituzionale primario. In questo sistema di valori a difesa del cittadino, la priorità dell´interesse pubblico non cancella, ma limita i diritti della proprietà privata.

Le cosiddette "disposizioni urgenti per l´economia" non sono pensate in beneficio del Paese, ma di pochi affaristi pronti a spartirsi il bottino, sperperando un portafoglio proprietario, quello dei beni pubblici (come le coste e le spiagge) e degli immobili pubblici, ma anche dei paesaggi e dei monumenti soggetti a tutela, devastato da uno sgangherato "federalismo demaniale". Esso non è, come ha detto il presidente del Veneto Zaia, la «restituzione ai legittimi proprietari» di beni indebitamente sottratti da uno Stato-ladrone. Legittimi proprietari dei beni demaniali e dei beni pubblici (come l´acqua su cui siamo chiamati ora a votare) sono tutti gli italiani, "ladro" è semmai chi ci borseggia inscenando lo spezzatino del federalismo, in nome del quale nascono anche le norme più dirompenti del recente decreto-legge. Prima che esso venga convertito in legge, c´è tempo e modo di porvi rimedio.

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